Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 “ le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte nelle categorie A, B e C in relazione alla dimensione dell’impresa o del condominio.
CATEGORIA A: si tratta di attività a basso rischio e standardizzate con un limitato livello di complessità in considerazione alla consistenza dell’attività, all’affollamento e ai quantitativi di materiale presente.
CATEGORIA B: attività caratterizzate da un maggiore livello di complessità o sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, con un livello di complessità inferiore al parametro utilizzato per la categoria superiore.
CATEGORIA C: attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno di una regola tecnica.
– Sopralluogo e relazione con prescrizioni/lavori da effettuare per l’eventuale adeguamento.
– Richiesta della SCIA al Comando VVF di competenza, a seguito degli eventuali lavori (per le attività A, B e C). Insieme alla SCIA deve essere presentata la seguente documentazione:
- Relazione tecnica ed elaborati grafici;
- Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera(con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- Dichiarazione su:
– Reazione al fuoco dei materiali
– Resistenza al fuoco delle porte
– Dispositivi di apertura delle porte
- Dichiarazione di rispondenza per impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 22/01/2008 n. 37
- Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento, a firma dell’installatore, corredata da progetto (a firma di tecnico abilitato) per impianti non ricadenti nel DM 22/01/2008 n. 37.
- Certificazione di rispondenza e funzionalità,a firma di un professionista antincendio, per impianti non ricadenti nel DM 22/01/2008 n. 37 e in assenza di progetto.
Valutazione dei progetti
La valutazione progetto è riservata alle “attività soggette” di categorie B e C. È necessario presentare al Comando dei Vigili del Fuoco la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni, e i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio: relazione tecnica con elaborati grafici.
entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione Il Comando si pronuncia sulla conformità dei progetti, e nel caso lo ritenga necessario potrà della documentazione integrativa entro 30 giorni.
Rinnovo Certificato prevenzione incendi
Si ricorda che RINNOVO DEL C.P.I. è quinquennale, tranne che per le attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 per le quali è prevista una cadenza temporale pari a 10 anni.